lunedì 8 dicembre 2008

Calcolo Modello ISEE on line

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domenica 7 dicembre 2008

IL BONUS FAMIGLIA

Il bonus straordinario per le famiglie a basso reddito prende il via. A seconda della tipologia di soggetto che erogherà il beneficio, sostituto d'imposta o Agenzia delle entrate, il soggetto richiedente potrà già scegliere l'apposito modello da compilare. Sono stati infatti approvati, dopo appena una settima dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl n. 185/08, i modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati di cui all'articolo 1 dello stesso decreto. Il beneficio introdotto dalla manovra anticrisi è di fatto una sorta di gettone che potrà essere riscosso una sola volta e il cui ammontare potrà variare da un minimo di euro 200 a un massimo di euro mille a seconda del reddito e dei componenti del nucleo familiare del soggetto richiedente.Come chiarito dalla norma il beneficio erogato non costituirà mai reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali né per il rilascio della social card, per il soggetto percipiente. Vediamo brevemente i principali contenuti dei due modelli.Tipi di reddito ammessi. Il richiedente dovrà dichiarare e attestare di essere residente in Italia e che i componenti del suo nucleo familiare hanno conseguito, nell'anno 2008, esclusivamente: redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione; redditi fondiari di ammontare complessivo non superiore a 2.500 euro con riferimento all'intero nucleo familiare nonché redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico.Composizione del nucleo familiare. Dopo l'attestazione inerente le tipologie di reddito percepite il dichiarante deve indicare nel modello la composizione del proprio nucleo familiare indicando per ciascun componente: la relazione di parentela, il codice fiscale del familiare e il reddito complessivo percepito.Reddito complessivo familiare. Sulla base della composizione del nucleo familiare e dei redditi da ciascun componente conseguiti nell'anno di riferimento si procederà poi alla compilazione del riquadro del modello dedicato alla determinazione del reddito complessivo riferito al nucleo familiare e alla condizione di spettanza del bonus.Nel modello sono individuate sette condizioni di spettanza del bonus riferite congiuntamente dalla composizione e dal reddito complessivo del nucleo familiare. Si va dalla presenza di un unico componente il nucleo familiare titolare di reddito di pensione con un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, al nucleo familiare con componenti portatori di handicap e con reddito familiare complessivo non superiore a 35 mila euro.Per ognuna delle sette condizioni sono naturalmente anche individuate le misure del beneficio spettanti che sono individuate in euro 200 per l'unico componente con reddito di pensione fino a 15 mila euro a mille euro per i nuclei familiari di oltre cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 22 mila euro.Ultima attestazione richiesta nel modello al soggetto richiedente è riferita al periodo d'imposta sulla base del quale si è fatto riferimento per la verifica dei requisiti del bonus straordinario. Le uniche alternative consentite sono il periodo 2007 o il periodo 2008.Sulla base della scelta del periodo di riferimento di determinerà anche la scadenza per la presentazione del modello.Infatti i soggetti che scelgono di prendere a riferimento l'esercizio 2007 devono presentare il modello al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico entro il prossimo 31 gennaio 2009. Nelle ipotesi in cui debba invece essere utilizzato il modello per la richiesta direttamente all'agenzia delle entrate questo dovrà essere presentato, telematicamente, entro il 31 marzo 2009.Se invece la scelta del richiedente cade sull'esercizio 2008 allora il termine di presentazione del modello al sostituto o all'ente pensionistico scivolerà al 31 marzo 2009 mentre per l'invio del modello all'Agenzia delle entrate ci sarà tempo fino al 30 giugno 2009 o entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.Tempi di erogazione del beneficio. Anch'essi dipendono sia dal soggetto che dovrà erogarli (sostituto o Agenzia) sia dal periodo di riferimento preso a base per la verifica del numero dei componenti e del reddito familiare scelto.Se l'erogazione avverrà a cura del sostituto d'imposta o dell'ente pensionistico il bonus verrà erogato nei mesi di febbraio-marzo 2009 se l'ano scelto per la verifica dei requisiti è il 2007 oppure nei mesi di aprile-maggio 2009 se l'anno scelto sarà il 2008. Nessuna indicazione temporale è invece indicata nelle ipotesi di erogazione diretta del bonus da parte dell'Agenzia delle entrate.